Davide Caparini Davide Caparini

Vademecum su come difendersi dal nuovo canone RAI

Pubblicato in Nuovo canone RAI 2016

FAQ

 

1. UTENZA ELETTRICA PIU' TELEVISORE UGUALE NUOVO CANONE RAI
2. CHI LO DEVE PAGARE?

3. HAI UNA BOLLETTA ELETTRICA? ALLORA HAI UN TELEVISORE E DEVI PAGARE (SE NON DIMOSTRI IL CONTRARIO)

4. PAGO LA BOLLETTA LUCE MA NON HO IL TELEVISORE

5. COPPIA DI CONVIVENTI: CHI PAGA?

6. EREDI: CHI PAGA? 

7. HO PIU' DI UNA TELEVISIONE: QUANTE VOLTE DEVO PAGARE IL CANONE? 

8. SONO PROPRIETARIO DI PIU' DI UN IMMOBILE: QUANTE VOLTE LO DEVO PAGARE? 

9. QUANTO COSTA? 

10. COME SI PAGA?

11. LA VECCHIA DISDETTA NON VALE ANCORA?

12. HO FATTO REGOLARE DISDETTA, PER IL PASSATO SONO A POSTO?

13. TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI NON POSSESSO

14. LA CERTIFICAZIONE DA PRESENTARE PER L’ESENZIONE

15. CHI NON PAGA IL NUOVO CANONE RAI?

16. COS’E’ LA FAMIGLIA ANAGRAFICA?

17. CHI PUO' PRESENTARE LA DICHIARAZIONE PER L'ESENZIONE?

18. PAGO LA BOLLETTA LUCE MA NON HO IL TELEVISORE

19. PAGO LA BOLLETTA LUCE MA IL CANONE LO ADDEBITERANNO AD UN MIO FAMILIARE

20. ATTIVO UNA NUOVA UTENZA DI FORNITURA ELETTRICA RESIDENZIALE

21. COME VA COMPILATA LA DICHIARAZIONE PER L'ESENZIONE?

22. COME SI PRESENTA LA DICHIARAZIONE PER L'ESENZIONE?

23. COME RICHIEDERE L'ESENZIONE NEL 2017?

24. COME FARE SE SI PRESENTA IL MODELLO PER L'ESENZIONE IN RITARDO?

25. COSA RISCHIO SE DICHIARO IL FALSO? LE SANZIONI

26. NON SI PAGA PER GLI SMARTPHONE, TABLET E PC

27. ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO

28. CHI HA DIRITTO ALL'ESENZIONE? GLI ULTRASETTANTENNI

29. CANONE SPECIALE

30. COME FANNO A SAPERE TUTTO DI ME?

 

1. UTENZA ELETTRICA PIU' TELEVISORE UGUALE NUOVO CANONE RAI

Il nuovo canone Rai lo paghi se sei intestatario di una utenza elettrica ad uso domestico residenziale e di almeno un TV. L'utenza elettrica è sufficiente per presumere che tu abbia «uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni televisive» in digitale terrestre o satellitare. L'onere di dimostrare che non hai il televisore spetta a te, ogni anno altrimenti ti verrà addebitato automaticamente in bolletta. Ogni famiglia anagrafica deve pagare un solo canone.

 

2. CHI LO DEVE PAGARE?

Se sei intestatario di una utenza elettrica e di almeno un televisore paghi il nuovo canone Rai. E' dovuto una sola volta per famiglia anagrafica quindi al pagamento, per la stessa famiglia, deve provvedere un unico soggetto intestatario di utenza elettrica. Lo paghi una sola volta per tutti gli apparecchi che si trovano nella tua residenza principale o seconde case a te intestate e per tutte le utenze elettriche intestate ai membri della tua famiglia anagrafica. Il canone Rai non si paga per gli smartphone, tablet e computer privo di sintonizzatore TV. Quindi se usi il tuo computer per guardare i programmi radiotelevisivi via internet e non attraverso la ricezione del segnale digitale terrestre o satellitare non devi pagare il canone. Non si paga il canone per la radio.

 

3. HAI UNA BOLLETTA ELETTRICA? ALLORA PER LO STATO HAI UN TELEVISORE E DEVI PAGARE (SE NON E' COSI' LO DEVI DIMOSTRARE)

Renzi ha introdotto il principio della "presunzione" del possesso della televisione: se c'è un'utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la residenza anagrafica c'è anche una tv. In caso di locazione immobiliare il versamento dell'imposta deve essere effettuato da parte dell'affittuario. La presunzione di detenzione dell'apparecchio televisivo non si applica alle utenze elettriche non domestiche. Si applica cioè solo alle utenze per la fornitura di energia elettrica nel luogo hai la residenza anagrafica: se sei proprietario di una seconda casa e una tv, non devi pagare due volte.

 

4. PAGO LA BOLLETTA LUCE MA NON HO IL TELEVISORE

Il Quadro A della dichiarazione deve essere compilato per comunicare la non detenzione (il non possesso) di un apparecchio televisivo. La sezione “Dichiarazione” va compilata per dichiarare:

a)       che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio tv da parte di alcun componente della stessa famiglia anagrafica, oppure

b)      che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio tv, da parte di alcun componente della stessa famiglia anagrafica, oltre a quello/i per cui è stata presentata la denunzia di cessazione dell’abbonamento radio televisivo per suggellamento. La dichiarazione relativa al 2016 deve essere presentata entro il 16 maggio 2016. Se la presenti tra il 17 maggio e il 30 giugno 2016 ha effetto per il canone dovuto per il semestre luglio-dicembre 2016 (quindi pagherai la metà). Dal 2017 la dichiarazione di non possesso per avere effetto dal 1° gennaio di quell’anno deve essere presentata a partire dal 1° luglio dell’anno precedente ed entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento. Ad esempio, per avere effetto per l’intero canone dovuto per il 2017, la dichiarazione sostitutiva di non detenzione deve essere presentata dal 1° luglio 2016 al 31 gennaio 2017. La dichiarazione sostitutiva di non detenzione presentata dal 1° febbraio ed entro il 30 giugno di un dato anno di riferimento ha effetto per il canone dovuto per il semestre luglio-dicembre del medesimo anno. Ad esempio, la dichiarazione sostitutiva di non detenzione presentata dal 1° febbraio al 30 giugno 2017 ha effetto per il semestre luglio-dicembre 2017. La dichiarazione va presentata annualmente anche dai soggetti che hanno presentato denuncia di cessazione dell’abbonamento, anche per suggellamento.

 

5. COPPIA DI CONVIVENTI: CHI PAGA?

La coppia di conviventi è considerata una famiglia anagrafica e il canone Rai dovrà essere versato dal titolare dell'utenza elettrica. Nel caso di due titolari di diverse utenze elettriche uno dei due compila il quadro B della dichiarazione per richiedere il non addebito del canone in alcuna delle utenze elettriche intestate al dichiarante in quanto il canone è dovuto in relazione ad altra utenza elettrica intestata ad un altro componente della stessa famiglia anagrafica. Ad esempio: due soggetti facenti parte della stessa famiglia anagrafica ma titolari di utenze elettriche separate nella sezione “Dichiarazione” affermano che il canone di abbonamento alla televisione per uso privato non deve essere addebitato in alcuna delle utenze elettriche intestate al dichiarante in quanto il canone è dovuto in relazione all’utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica. 

 

6. EREDI: CHI PAGA?

Nel caso di dichiarazione presentata dall’erede, il titolare dell’utenza elettrica su cui il canone è addebitato può non far parte della stessa famiglia anagrafica del deceduto. È il caso, ad esempio, in cui non ci sono familiari coabitanti del deceduto e l’erede non coabitante è titolare di altra utenza elettrica residenziale su cui è dovuto il canone. L’erede può compilare questa sezione per dichiarare che il canone è dovuto in relazione all’utenza elettrica intestata a se stesso o ad altro soggetto, anche se l’intestatario dell’utenza elettrica non fa parte della stessa famiglia anagrafica del deceduto. In questa sezione, pertanto, va indicato il codice fiscale dell’intestatario dell’utenza elettrica su cui il canone è addebitato.

 

7. HO PIU' DI UNA TELEVISIONE: QUANTE VOLTE DEVO PAGARE IL CANONE?

Solo una volta. E' dovuto un solo canone Rai indipendentemente dal numero di apparecchi televisivi presenti all'interno dell'abitazione del nucleo familiare.

 

8. SONO PROPRIETARIO DI PIU' DI UN IMMOBILE: QUANTE VOLTE DEVO PAGARE?

Solo una volta. E' dovuto un solo canone Rai indipendentemente dal numero di immobili posseduti dal nucleo familiare. Ad esempio se la tua famiglia è composta da 4 membri ed hai un immobile in città, residenza principale, e una casa al mare, paghi solo tramite il contratto di energia elettrica collegato alla prima abitazione (casa in città), e non alla seconda (casa al mare). Grazie alle istruzioni comunicate dall'utente stesso al momento della sottoscrizione del contratto della luce circa la destinazione dell'abitazione (di residenza o no), la compagnia elettrica dovrebbe essere già in grado, in maniera autonoma, di prescrivere o meno quando addebitare il canone Rai.

 

9. QUANTO COSTA?

Il nuovo canone ordinario è di 100 euro annui.

 

10. COME SI PAGA?

E’ addebitato automaticamente sulla tua utenza elettrica residenziale. Il pagamento avverrà attraverso l'addebito nella bolletta elettrica: l'importo sarà indicato nella fattura con una voce distinta. Il classico bollettino di pagamento non c'è più. Solo per quest'anno il primo addebito del canone sarà inserito nella prima fattura elettrica successiva al 1 luglio 2016 e sarà pari a 70 euro. Nelle bollette successive, a partire da agosto, saranno distribuiti i restanti 30 euro. Per gli anni successivi sarà distribuito in 10 rate da 10 euro l'una. Nel caso in cui le fatture elettriche non sono mensili ma bimestrali o trimestrali, nella fattura elettrica sarà addebitata la somma delle rate mensili anteriori alla scadenza. Se la fattura è bimestrale le rate del canone addebitate saranno due, se la fattura è trimestrale le rate addebitate saranno tre. Le domiciliazioni bancarie del pagamento della fattura elettrica sono automaticamente estese all'importo del canone.

 

11. LA VECCHIA DISDETTA VALE ANCORA?

Col vecchio canone Rai era possibile non pagare chiedendo il "suggellamento" della tv, ora non è più possibile fare questa richiesta. Dal primo gennaio del 2016 vale il nuovo canone Rai con la presunzione di possesso se hai una utenza elettrica. Se sei titolare di una utenza di fornitura elettrica per uso domestico residenziale e in passato hai fatto domanda di cessazione dell’abbonamento e non detieni altre TV oltre a quella per cui hai chiesto il suggellamento (vale per tutti i componenti della famiglia anagrafica e per tutte le abitazioni in cui il dichiarante è titolare di utenza elettrica) devi compilare il quadro A. La dichiarazione da inviare all’Agenzia delle entrate la trovate qui.

AGGIORNAMENTO DEL MARZO 2017 

Dichiarazione sostitutiva Canone RAI - Novità del Modello

 

12. HO FATTO REGOLARE DISDETTA, PER IL PASSATO SONO A POSTO?

Se hai seguito le indicazioni della Lega e fatto regolare disdetta o non hai mai pagato il canone nulla ti verrà mai chiesto per il passato. Tutto ciò che è accaduto prima del 31 dicembre 2015 è passato, fa parte del vecchio canone Rai.

 

13. TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI NON POSSESSO

La dichiarazione relativa al 2016 deve essere presentata entro il 16 maggio 2016. Se la presenti tra il 17 maggio e il 30 giugno 2016 ha effetto per il canone dovuto per il semestre luglio-dicembre 2016 (quindi pagherai la metà). Dal 2017 la dichiarazione di non possesso per avere effetto dal 1° gennaio di quell’anno deve essere presentata a partire dal 1° luglio dell’anno precedente ed entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento. Ad esempio, per avere effetto per l’intero canone dovuto per il 2017, la dichiarazione sostitutiva di non detenzione deve essere presentata dal 1° luglio 2016 al 31 gennaio 2017. La dichiarazione sostitutiva di non detenzione presentata dal 1° febbraio ed entro il 30 giugno di un dato anno di riferimento ha effetto per il canone dovuto per il semestre luglio-dicembre del medesimo anno. Ad esempio, la dichiarazione sostitutiva di non detenzione presentata dal 1° febbraio al 30 giugno 2017 ha effetto per il semestre luglio-dicembre 2017. La dichiarazione va presentata annualmente anche dai soggetti che hanno presentato denuncia di cessazione dell’abbonamento, anche per suggellamento.

 

14. LA CERTIFICAZIONE DA PRESENTARE PER L’ESENZIONE

Questo è il link al DICHIARAZIONE PER L'AGENZIA DELLE ENTRATE  necessario per autocertificare il possesso dei requisiti richiesti per l'esenzione dal pagamento del nuovo canone Rai in bolletta. Il modello aggiornato al 21 aprile 2016 è accompagnato dalle ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE entrambi disponibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate, su quello del ministero delle Finanze e infine anche sul sito della RAI, nelle pagine appositamente dedicate al versamento 2016 del canone.

 

15. CHI NON PAGA IL NUOVO CANONE RAI?

Non pagano il nuovo canone Rai solo ed esclusivamente coloro che seppur titolari di una utenza di fornitura elettrica per uso domestico residenziale:

A)      non hanno la TV;

B)      hanno una sola TV per la quale hanno fatto richiesta di suggellamento;

C)      qualcun altro già paga per loro nella famiglia anagrafica;

e lo comunicano all’Agenzia delle Entrate entro il 16 maggio (per il 2016). Le istruzioni le trovate qui.

La dichiarazione sostitutiva da inviare all’Agenzia delle entrate la trovate qui. Se sei titolare di una utenza di fornitura elettrica per uso domestico residenziale e:

A)      non detieni la TV (vale per tutti i componenti della famiglia anagrafica e per tutte le abitazioni in cui il dichiarante è titolare di utenza elettrica) devi compilare il quadro A. Questa dichiarazione deve essere fatta annualmente;

B)      in passato hai fatto domanda di cessazione dell’abbonamento e non detieni altre TV oltre a quella per cui hai chiesto il suggellamento (vale per tutti i componenti della famiglia anagrafica e per tutte le abitazioni in cui il dichiarante è titolare di utenza elettrica) devi compilare il quadro A;

C)      se un altro membro della famiglia anagrafica intestatario di utenza di fornitura elettrica pagherà il nuovo canone Rai e quindi puoi chiedere di esserne esentato devi compilare il quadro B.

 

16. COS’E’ LA FAMIGLIA ANAGRAFICA?

Si intende per famiglia anagrafica un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune (articolo 4 del D.P.R. n. 223/1989). Le suddette dichiarazioni sostitutive possono essere rese anche da un erede in relazione alle utenze elettriche intestate ad un soggetto deceduto.

 

17. CHI PUO' PRESENTARE LA DICHIARAZIONE PER L'ESENZIONE?

Il nuovo canone Rai è automaticamente addebitato ai titolari di utenza di fornitura elettrica per uso domestico residenziale nella presunzione del possesso di TV in grado di ricevere il segnale digitale terrestre o satellitare, direttamente, tramite decoder o sintonizzatore esterno.

Non pagano il nuovo canone Rai solo ed esclusivamente coloro che seppur titolari di una utenza di fornitura elettrica per uso domestico residenziale:

A)      non hanno la TV;

B)      hanno una sola TV per la quale hanno fatto richiesta di suggellamento;

C)      qualcun altro già paga per loro nella famiglia anagrafica;

e lo comunicano all’Agenzia delle Entrate entro il 16 maggio (per il 2016). Le istruzioni le trovate qui.

La dichiarazione sostitutiva da inviare all’Agenzia delle entrate la trovate qui. Se sei titolare di una utenza di fornitura elettrica per uso domestico residenziale e:

A)      non detieni la TV (vale per tutti i componenti della famiglia anagrafica e per tutte le abitazioni in cui il dichiarante è titolare di utenza elettrica) devi compilare il quadro A. Questa dichiarazione deve essere fatta annualmente;

B)      in passato hai fatto domanda di cessazione dell’abbonamento e non detieni altre TV oltre a quella per cui hai chiesto il suggellamento (vale per tutti i componenti della famiglia anagrafica e per tutte le abitazioni in cui il dichiarante è titolare di utenza elettrica) devi compilare il quadro A;

C)      se un altro membro della famiglia anagrafica intestatario di utenza di fornitura elettrica pagherà il nuovo canone Rai e quindi puoi chiedere di esserne esentato devi compilare il quadro B.

Si intende per famiglia anagrafica un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune (articolo 4 del D.P.R. n. 223/1989).

Le suddette dichiarazioni sostitutive possono essere rese anche da un erede in relazione alle utenze elettriche intestate ad un soggetto deceduto.

Il nuovo canone Rai non si paga per computer, smartphone, tablet, ed ogni altro dispositivo se privi del sintonizzatore per il segnale digitale terrestre o satellitare.

 

18. PAGO LA BOLLETTA LUCE MA NON HO IL TELEVISORE

Il Quadro A della dichiarazione deve essere compilato per comunicare la non detenzione (il non possesso) di un apparecchio televisivo. La sezione “Dichiarazione” va compilata per dichiarare:

a)       che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio tv da parte di alcun componente della stessa famiglia anagrafica, oppure

b)      che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio tv, da parte di alcun componente della stessa famiglia anagrafica, oltre a quello/i per cui è stata presentata la denunzia di cessazione dell’abbonamento radio televisivo per suggellamento.

La dichiarazione relativa al 2016 deve essere presentata entro il 16 maggio 2016. Se la presenti tra il 17 maggio e il 30 giugno 2016 ha effetto per il canone dovuto per il semestre luglio-dicembre 2016 (quindi pagherai la metà). Dal 2017 la dichiarazione di non possesso per avere effetto dal 1° gennaio di quell’anno deve essere presentata a partire dal 1° luglio dell’anno precedente ed entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento. Ad esempio, per avere effetto per l’intero canone dovuto per il 2017, la dichiarazione sostitutiva di non detenzione deve essere presentata dal 1° luglio 2016 al 31 gennaio 2017. La dichiarazione sostitutiva di non detenzione presentata dal 1° febbraio ed entro il 30 giugno di un dato anno di riferimento ha effetto per il canone dovuto per il semestre luglio-dicembre del medesimo anno. Ad esempio, la dichiarazione sostitutiva di non detenzione presentata dal 1° febbraio al 30 giugno 2017 ha effetto per il semestre luglio-dicembre 2017. La dichiarazione va presentata annualmente anche dai soggetti che hanno presentato denuncia di cessazione dell’abbonamento, anche per suggellamento.

 

19. PAGO LA BOLLETTA LUCE MA IL CANONE LO ADDEBITERANNO AD UN MIO FAMILIARE

Il quadro B va compilato per richiedere il non addebito del canone in alcuna delle utenze elettriche intestate al dichiarante, in quanto il canone è dovuto in relazione ad altra utenza elettrica intestata ad un altro componente della stessa famiglia anagrafica. E’ il caso, ad esempio, di due soggetti, facenti parte della stessa famiglia anagrafica, ma titolari di utenze elettriche separate. Nel caso di dichiarazione presentata dall’erede, il titolare dell’utenza elettrica su cui il canone è addebitato può non far parte della stessa famiglia anagrafica del deceduto. È il caso, ad esempio, in cui non ci sono familiari coabitanti del deceduto e l’erede non coabitante è titolare di altra utenza elettrica residenziale su cui è dovuto il canone. La sezione “Dichiarazione” va compilata per dichiarare che il canone di abbonamento alla televisione per uso privato non deve essere addebitato in alcuna delle utenze elettriche intestate al dichiarante in quanto il canone è dovuto in relazione all’utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica. L’erede può compilare questa sezione per dichiarare che il canone è dovuto in relazione all’utenza elettrica intestata a se stesso o ad altro soggetto, anche se l’intestatario dell’utenza elettrica non fa parte della stessa famiglia anagrafica del deceduto. In questa sezione, pertanto, va indicato il codice fiscale dell’intestatario dell’utenza elettrica su cui il canone è addebitato.

 

20. ATTIVO UNA NUOVA UTENZA DI FORNITURA ELETTRICA RESIDENZIALE

Nel caso di attivazione di nuova utenza di fornitura di energia elettrica residenziale da parte di soggetti che non siano già titolari di altra utenza residenziale nell’anno di attivazione, la dichiarazione sostitutiva di non detenzione va presentata entro la fine del mese successivo alla data di attivazione della fornitura per avere effetto a decorrere dalla data di attivazione della fornitura stessa. In via transitoria per l’anno 2016, per le nuove utenze attivate nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2016 la dichiarazione sostitutiva va presentata entro il 16 maggio 2016 per avere effetto a decorrere dalla data di attivazione della fornitura. Si ricorda che la dichiarazione di non detenzione ha validità annuale e va presentata per ogni anno in cui permane la condizione di non detenzione di alcun apparecchio TV, entro i termini in precedenza indicati.

 

21. COME VA COMPILATA LA DICHIARAZIONE PER L'ESENZIONE?

La dichiarazione per l’esenzione contiene, da un lato, una sezione riservata all'inserimento dei dati anagrafici e dall'altro una dichiarazione sostitutiva di mancata detenzione dell'apparecchio TV. Sulla base della diversa tipologia dichiarativa, il contribuente è tenuto a compilare: il Quadro A che riguarda la dichiarazione di non detenzione di un apparecchio televisivo o di richiesta di suggellamento mentre il Quadro B è riservato a tutti i contribuenti che non devono pagare in quanto il canone Rai è già versato da un altro componente della famiglia anagrafica, ad esempio quando due soggetti conviventi, appartenenti alla stessa famiglia anagrafica, sono intestatari di utenze elettriche distinte. In questo caso, il codice fiscale da riportare nel campo dichiarazione è quello del membro della famiglia che ovviamente paga il canone.

 

22. A CHI E COME PRESENTARLA

La dichiarazione sostitutiva è presentata:

a)       direttamente dal contribuente o dall’erede mediante una specifica applicazione web disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel rilasciate dall’Agenzia delle entrate;

b)      avvalendosi di un intermediario abilitato ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998. La dichiarazione si considera presentata nella data risultante dalla ricevuta rilasciata in via telematica dall’Agenzia delle entrate.

Nei casi in cui non sia possibile la trasmissione telematica, la dichiarazione sostitutiva può anche essere spedita a mezzo del servizio postale in plico raccomandato senza busta al seguente indirizzo: Agenzia delle entrate - Ufficio Torino 1 - Sportello abbonamenti TV - Casella postale 22 - 10121 Torino. La dichiarazione si considera presentata nella data di spedizione risultante dal timbro postale. In questo caso la dichiarazione deve essere presentata unitamente alla copia di un valido documento di riconoscimento.

 

23. COME RICHIEDERE L'ESENZIONE DAL 2017

Dal 2017 la dichiarazione di non possesso per avere effetto dal 1° gennaio di quell’anno deve essere presentata a partire dal 1° luglio dell’anno precedente ed entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento. Ad esempio, per avere effetto per l’intero canone dovuto per il 2017, la dichiarazione sostitutiva di non detenzione deve essere presentata dal 1° luglio 2016 al 31 gennaio 2017. La dichiarazione sostitutiva di non detenzione presentata dal 1° febbraio ed entro il 30 giugno di un dato anno di riferimento ha effetto per il canone dovuto per il semestre luglio-dicembre del medesimo anno. Ad esempio, la dichiarazione sostitutiva di non detenzione presentata dal 1° febbraio al 30 giugno 2017 ha effetto per il semestre luglio-dicembre 2017. La dichiarazione va presentata annualmente anche dai soggetti che hanno presentato denuncia di cessazione dell’abbonamento, anche per suggellamento.

  

24. COME FARE SE SI PRESENTA IL MODELLO PER L'ESENZIONE IN RITARDO?

La dichiarazione sostitutiva di non detenzione presentata dal 1° febbraio ed entro il 30 giugno di un dato anno di riferimento ha effetto per il canone dovuto per il semestre luglio-dicembre del medesimo anno. Ad esempio, la dichiarazione sostitutiva di non detenzione presentata dal 1° febbraio al 30 giugno 2017 ha effetto per il semestre luglio-dicembre 2017. La dichiarazione va presentata annualmente anche dai soggetti che hanno presentato denuncia di cessazione dell’abbonamento, anche per suggellamento.

 

25. COSA RISCHIO SE DICHIARO IL FALSO? LE SANZIONI

In caso di mancato pagamento del canone RAI accertato con verbale da parte delle Autorità di controllo dovrai pagare il canone dalla data del verbale e versare una sanzione fino a 619 euro per ogni annualità evasa. ATTENZIONE: Si fa presente che in base agli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, nonché decade dai benefici eventualmente concessi. Ecco le sanzioni

26. NON SI PAGA PER GLI SMARTPHONE, TABLET E PC

Se sei intestatario di una utenza elettrica e non hai un apparecchio tv non devi pagare il nuovo canone Rai e quindi devi compilare la dichiarazione di non possesso della tv. Se non lo fai ti verrà comunque addebitato automaticamente in bolletta. Quindi se usi smartphone, tablet o computer (privo di sintonizzatore tv) per guardare i programmi Rai via internet (e non attraverso la ricezione del segnale digitale terrestre o satellitare) non devi pagare il nuovo canone. Se hai solo una o più radio non paghi il canone Rai. E’ importante ricordare che viene considerato un apparecchio televisivo, per cui è richiesto il conseguente versamento del canone Rai, una TV atta quindi a ricevere il digitale terrestre o il segnale satellitare. Sono espressamente esenti dal pagamento pc, tablet, smartphone, monitor - anche se utilizzati per la visione di programmi via Internet - il vecchio televisore analogico senza il decoder esterno (e quindi inutilizzabile per la visione dei programmi via digitale terrestre o satellitare).

 

27. ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO

Gli incaricati Rai non hanno alcun potere di accesso in casa tua. Il garante per la privacy ha ribadito l'inviolabilità del proprio domicilio sancita dall'articolo 14 della nostra Costituzione. Nel caso specifico del canone, trattandosi appunto di una tassa, solo un eventuale accertamento fiscale eseguito dai funzionari della Guardia di Finanza, ovviamente provvisti di regolare mandato, sarebbe regolare. Tutti gli altri funzionari non possono entrare.

 

28. CHI HA DIRITTO ALL'ESENZIONE? SOLO GLI ULTRASETTANTACINQUENNI

Ha diritto all'esenzione chi ha compiuto 75 anni, non convivere con altri soggetti diversi dal coniuge titolari di reddito proprio, possedere un reddito non superiore a 516,46 euro per tredici mensilità (6.713,98 euro annui). Qui potrai trovare il link al modello da presentare.

 

29. CANONE SPECIALE

Per gli intestatari di un allacciamento elettrico negli esercizi commerciali pagano il canone speciale. Gli abbonamenti speciali per chi ha degli apparecchi fuori dell'ambito famigliare sono rimasti invariati, compresa la modalità di pagamento, tramite bollettino.

 

30. COME FANNO A SAPERE TUTTO DI ME?

Il Grande Fratello fiscale è da tempo realtà. Allo stato attuale, in attesa della costituzione della nuova Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente i Comuni trasmettono all'Agenzia delle entrate tutti i dati relativi alle famiglie anagrafiche.